Regione

Le regioni sono, assieme ai comuni, alle province, alle città metropolitane e allo Stato, uno dei cinque elementi costitutivi della Repubblica Italiana.

Ogni regione è un ente territoriale ha propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, come stabilito dall'art. 114, secondo comma del testo.
Le regioni non sono considerate enti locali (comuni, province, città metropolitane ecc...) disciplinate invece dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
Le regioni, secondo quanto indicato dall'art. 131, sono venti. Cinque di queste sono dotate di uno statuto speciale di autonomia e una di queste (il Trentino-Alto Adige), è costituita dalle uniche due province autonome, dotate cioè di poteri legislativi analoghi a quelli delle regioni a statuto speciale, dell'ordinamento italiano (Trento e Bolzano). Nel rispetto delle minoranze linguistiche, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta sono riportati con le denominazioni bilingui di Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste all'art. 116, come modificato nel 2001.
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Poteri delle Regioni

Con la riforma del Titolo V, le regioni acquisiscono:

- Potestà legislativa(art117): prima erano indicate solo le materie di esclusiva competenza regionale, ora sono indicate le materie:
a) su cui lo stato ha potestà legislativa esclusiva(perequazione delle risorse finanziarie);
b) su cui le regioni hanno potestà legislativa concorrente( armonizzazione dei bilanci);
c) su cui le regioni hanno potestà legislativa residuale(cioè tutte quelle non contenute nei due elenchi precedenti).

-attribuzioni amministrative(art118): prima della riforma il sistema era basato sul criterio del parallelismo delle funzioni, cioè alle regioni era attribuita la gestione amministrativa delle materie di sua competenza, ora si è sostituito a questo criterio quello della sussidiarietà:
a) verticale: è attribuita la responsabilità di alcuni servizi agli enti territoriali + vicini al cittadino per meglio soddisfare i suo interessi;
b) orizzontale: sono attribuiti compiti un tempo statali a soggetti capaci di fornire gli stessi servizi ad un costo inferiore.

-Autonomia finanziaria e fiscale(art119): le regioni godono dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno un proprio patrimonio, possono fare investimenti, ma su di essi è esclusa la garanzia dello stato. In particolare le risorse delle regioni sono:
a) autonome: derivano da entrate proprie e dalla compartecipazione al gettito di tributi statali riferibili al solo territorio.
b) derivanti da trasferimenti aggiuntivi: da parte dello stato a determinate regioni per specifiche finalità.di Antonio Amato
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