Come si vota: Elezioni regionali Lombardia

Le regole elettorali per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Lombardia sono stabilite dalla legge regionale n. 17/2012 come modificata dalla legge regionale n. 38/2017.

Il Consiglio e il Presidente sono eletti, a suffragio universale e diretto, contestualmente su un'unica scheda.
Ogni candidato presidente è associato ad una lista o più liste. L'elettore può:
1) votare una lista;
2) votare una lista e il candidato presidente ad essa associato
3) votare una lista e un candidato presidente ad essa non associato (voto disgiunto)
4) votare un candidato presidente.

Nel caso 1) il voto dell'elettore va, oltre che alla lista da lui prescelta, anche al candidato presidente ad essa associato.
Nel caso 4) il voto dell'elettore verrà computato solo ed esclusivamente per l'elezione del presidente.

Inoltre, in base alla l. r. 38/2017, che ha modificato la l. r. 17/2012, l’elettore ha a disposizione fino a due voti di preferenza, da esprimere nell'apposito spazio accanto alla lista prescelta.
Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista.
In caso contrario, la seconda preferenza è annullata.

Il numero di Consiglieri è fissato a 80, compreso il Presidente della Regione. 
È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sul territorio regionale.
Un seggio dei 79 restanti è riservato al miglior perdente tra i candidati alla presidenza, ovvero il candidato presidente arrivato secondo.
Gli altri 78 consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza variabile.

Il premio di maggioranza scatta laddove il candidato presidente eletto non raggiunga il 50%+1 dei voti validi.
Così, alle liste collegate al Presidente della Regione eletto sono assegnati:
- almeno il 55% dei seggi consiliari, se il Presidente ha ottenuto meno del 40% dei voti validi;
- almeno il 60% dei seggi consiliari, e non più del 70%, se il Presidente ha ottenuto il 40% o più dei voti validi. Il limite del 70% dei seggi ha come fine quello di tutelare la minoranza, o meglio, le minoranze consiliari.

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